D'Alesio Group

condizioni generali di vendita PDF Stampa E-mail

 

Dalmare SpA


Le Condizioni Generali riportate qui di seguito si applicheranno a qualsiasi vendita di prodotti Marina da parte di Dalmare S.p.A e si intendono implicitamente accettate dall’Acquirente al momento della conferma dell’ordine. Le presenti Condizioni Generali contengono tutti i termini in base ai quali le Parti si sono accordate in relazione alla vendita di Prodotti Marina e nessuna delle Parti è stata indotta ad accettare il presente Contratto o alcun altro documento in base a una dichiarazione o una promessa non contenuta negli stessi.
Le presenti Condizioni Generali, ancorché non richiamate nelle conferme dell’Ordinante nello scambio Fax/E-Mail, si applicheranno a tutte le vendite di Prodotti Marina e potranno essere modificate o integrate dalle Parti unicamente per iscritto.
Per le consegne a mezzo bettolina e/o autobotte il rischio sul Prodotto e il titolo di proprietà si trasferiranno all’Acquirente al momento in cui il Prodotto attraverserà la flangia fissa di connessione delle tubazioni di bordo nave  con quelle della bettolina e/o ATB. Il collegamento e il distacco delle manichette sono a rischio dell’Acquirente.
Qualsiasi consegna avverrà tempo permettendo (weather permitting) e sarà soggetta alla priorità tra le navi, se esiste, e all’orario di lavoro. Se la nave arriva al di fuori dell’orario di lavoro, tutti i costi supplementari saranno a carico dell’Acquirente.Il Venditore non sarà responsabile di alcun costo, perdita o controstallia dovuti alla congestione del terminale o alla mancanza di disponibilità di bettoline per il Prodotto da consegnare.
Le consegne in rada sono in ogni caso soggette anche alla conferma da parte del Comandante della bettolina che le condizioni meteorologiche sono tali da consentire la consegna conformemente alla normativa portuale su queste modalità di rifornimento. Nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata a seguito della decisione del Comandante della bettolina, il Venditore non sarà responsabile della mancata consegna, né del ritardo della stessa.

L’Acquirente sarà tenuto a:

  • Fornire un ormeggio sicuro.
  • Tutti i costi imputabili alla tempestività dell’ormeggio saranno a carico dell’Acquirente.
  • Pagare tutti i costi e le spese portuali.
  • Accertarsi e garantire che le cisterne della nave siano idonee a ricevere il prodotto sotto tutti i punti di vista.
  • Comunicare al Venditore l’ora esatta di consegna del Bunker. L’omissione di tale comunicazione da parte dell’Acquirente o dei suoi rappresentanti locali  libererà il Venditore dal proprio obbligo di consegnare il prodotto e il relativo ordine si riterrà annullato.
  • Manlevare e tenere indenne il Venditore da eventuali costi o spese di controstallie della bettolina o delle ore di lavoro straordinario dell’autocisterna dovuti al suo ritardo nel prendere in consegna il Prodotto.
  • Pagare il corrispettivo del Bunker consegnato ed i relativi costi.
  • Rimborsare, nel caso in cui la nave per qualsivoglia ragione arrivi con un ritardo superiore ai tre giorni rispetto all’ETA riportato nella Conferma del Bunker, al Venditore tutti i costi e le spese dovute al ritardato arrivo della nave, fermo restando in ogni caso che il Venditore sarà liberato dall’obbligo di consegnare il Bunker.
  • Pagare tutti i costi e rimborsare al Venditore tutte le spese e gli oneri conseguenti all’inadempimento da parte dell’Acquirente medesimo di una o più obbligazioni previste.


Il Venditore è tenuto a:

  • Verificare che il Prodotto da consegnare sia conforme alle specifiche richieste ed accettate.
  • Consegnare il Bunker all’Acquirente nei termini concordati.


La quantità compravenduta è quella indicata nella richiesta dell’Acquirente inoltrata direttamente al Venditore o tramite un agente/intermediario e confermata dal Venditore all’Acquirente o all’agente/intermediario.
Qualora l’Acquirente richieda una variazione del quantitativo da consegnarsi, successivamente all’invio della Conferma del Bunker da parte del Venditore, quest’ultimo eserciterà la dovuta diligenza per soddisfare la richiesta dell’Acquirente, ma non avrà alcun obbligo di consegnare un quantitativo superiore a quello indicato nella Conferma del Bunker.
La quantità sarà quella determinata da parte delle autorità doganali locali e, quella risultante da tale determinazione indicata nel relativo documento consegnato dall’autorità di cui sopra i cui estremi sono riportati nella ricevuta di consegna, sarà vincolante per le Parti.
La qualità sarà in linea con quella indicata dalla normativa ISO 8217:2005.
Ai fini dell’accertamento della qualità saranno disponibili quattro campioni rappresentativi del Bunker prelevati al momento della consegna di cui due saranno stati consegnati alla nave ricevente e due al Venditore.
Qualora i risultati di eventuali analisi della qualità differiscano tra le parti, fermo restando quanto contemplato nel capitolo 10 della regola EN ISO 4259, si potrà in alternativa, previo accordo tra le Parti, procedere ad un’ analisi in contraddittorio dei suddetti campioni prelevati e controfirmati dalle Parti (rappresentante nave e bettolina) ed indicati nella Bunker Delivery Receipt  al momento della consegna, presso un laboratorio indipendente concordato, ed il risultato di tali analisi sarà per esse vincolante.
I prezzi saranno quelli concordati ed oltre al prezzo del prodotto l’Acquirente sarà tenuto a pagare e rimborsare i seguenti oneri, se e quando verificatisi:

a)   Il costo della bettolina, per le consegne a mezzo bettolina;
b)    Il costo dell’autocisterna, per le consegne a mezzo autocisterna;
c)   Le eventuali spese di ormeggio e disormeggio, i compensi d’agenzia, i diritti portuali che il Venditore potrebbe dover sostenere per le navi rifornite;
d)    Gli eventuali dazi e/o imposte corrisposti dal Venditore o per cui il Venditore è  responsabile relativamente alle consegne di Prodotti Marina;
e)    Qualsiasi costo supplementare sostenuto dal Venditore per operazioni fuori orario normale di lavoro e per eventuali soste.

La fattura sarà inviata tramite corriere autorizzato o a mezzo del servizio postale e potrà essere anticipata via fax o e-mail. Il venditore emetterà fattura sulla base del peso indicato nella documentazione doganale.

La fattura indicherà i prezzi dei prodotti e includerà tutti i dati e in particolare:

  • Il Prodotto e il quantitativo consegnato;
  • La posizione doganale;
  • Il porto e le modalità di consegna.

Il pagamento al Venditore del Prodotto Marina consegnato dovrà essere effettuato in dollari statunitensi, o, ad opzione del Venditore, in euro, entro 30 giorni dalla consegna del Bunker, ma il Venditore si riserva a suo insindacabile giudizio, di chiedere il pagamento anticipato nei casi in cui lo ritenga necessario.
Il pagamento al Venditore sarà effettuato a mezzo bonifico telegrafico sul conto corrente della banca indicata dal Venditore medesimo.
Se il pagamento da parte dell’Acquirente non è effettuato entro il periodo di tempo indicato, il Venditore addebiterà all’Acquirente gli interessi di mora in base a quanto previsto dalla Direttiva CEE n. 2000/35.
Se la data di scadenza del pagamento cade di sabato, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente precedente; se la data di scadenza del pagamento cade di domenica o in altro giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile immediatamente successivo.
L’Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore di qualsiasi conseguenza e/o responsabilità derivante da qualsiasi uso del Prodotto da parte dell’Acquirente dopo che il Prodotto è stato consegnato allo stesso e si obbliga a garantire che i Prodotti Marina forniti dal Venditore all’Acquirente saranno utilizzati da quest’ultimo esclusivamente dalla nave rifornita.
La responsabilità dell’Acquirente resta valida in virtù di queste Condizioni Generali, anche se la fornitura viene formalizzata da un suo rappresentante.
L’Acquirente potrà richiedere le schede sicurezza relative ai prodotti acquistati da consegnare ai suoi dipendenti.

Qualsiasi reclamo derivante o relativo ai Prodotti Marina consegnati è nullo se non è presentato dall’Acquirente al Venditore entro i 15 giorni successivi alla consegna.
Fermo restando quanto sopra, il reclamo è parimenti nullo se non è supportato dall’indicazione e descrizione dei motivi del reclamo.


Il Venditore e l’Acquirente non saranno responsabili del ritardo o del mancato perfezionamento della fornitura quando tale esecuzione è impedita totalmente o parzialmente da eventi di forza maggiore, intendendo con questa espressione qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, eventi bellici (conflitti dichiarati o meno), atti terroristici, sommosse civili, terremoti, guasti o interruzione del funzionamento delle strutture preposte alla produzione, vendita caricazione e consegna, scioperi riguardanti i dipendenti del Venditore e/o quelli dell’Acquirente, carenza di materia prima e/o di mezzi di trasporto, condizioni meteorologiche eccezionali, chiusura o limitazione nel funzionamento delle centrali elettriche e/o delle strutture di ricezione e stoccaggio.
Qualora il verificarsi di uno di questi eventi accidentali dovesse impedire o ritardare l’esecuzione di una delle Parti, quest’ultima dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra Parte.
La Parte a cui è dovuto il ritardo o la mancata consegna dovrà comunicare all’altra la durata approssimativa di tale evento accidentale, se è possibile, e dovrà esercitare la dovuta diligenza per eliminare o minimizzare le conseguenze di tale evento.
Qualora il perfezionamento sia impedito o ritardato per oltre 5 giorni, le Parti saranno liberate dalle rispettive obbligazioni.
I quantitativi non venduti o non acquistati in ragione del verificarsi di tale evento accidentale non potranno essere recuperati successivamente.
Le Parti convengono che potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al momento della richiesta di fornitura e non attribuibili ad alcuna di esse che rendano la fornitura eccessivamente onerosa per una delle Parti ma eserciteranno la dovuta diligenza per raggiungere un accordo sulle misure da adottare con riferimento a tale onerosità straordinaria. Qualora non si riuscisse ad eliminare la causa, la Parte che subisce la eccessiva onerosità potrà risolvere il Contratto ai sensi degli articoli 1467 e seguenti del Codice Civile.

Il presente Contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti sia soggetta a fallimento o a qualsiasi altra forma di procedura concorsuale.

La risoluzione avverrà comunque senza pregiudizio degli altri mezzi di tutela e/o del risarcimento dei danni a cui una Parte ha diritto in base al Contratto o alla legge. Sono salvi i diritti e gli obblighi già sorti al momento della risoluzione.

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, l’interpretazione, l’esecuzione e l’applicazione di tutto quanto esposto sono soggetti alla legge italiana.

Il foro di esclusiva competenza è quello di Livorno.

 
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